PROGETTO DI LEGGE "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"
 
 PROGETTO DI LEGGE  
 
"Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile".
 
 
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
(Oggetto e finalità)
 
1. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale in materia e in particolare della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) e successive modifiche, provvede alla disciplina ed al riordino delle funzioni in materia di protezione civile nonché all'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, istituisce il Sistema integrato regionale di protezione civile, di seguito denominato Sistema integrato regionale, inteso come una pluralità di soggetti tra loro differenti e connessi in un sistema operativo flessibile, tale da garantire le risposte più efficienti ed adeguate a tutela della collettività in materia di protezione civile al fine di realizzare, in particolare, le seguenti finalità:
a)  promuovere l'integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale;
b) garantire ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e  con il sistema delle autonomie locali;
c) incrementare il grado di resilienza, intesa come capacità dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale ai sensi dell'articolo 4, di sopportare un evento disastroso, limitandone le conseguenze, e di reagire ad esso ripristinando la situazione iniziale.
 

Art. 2
(Tipologia di eventi calamitosi)
 
1.           Ai fini della ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo, gli eventi calamitosi si distinguono in eventi:
           a) a rilevanza locale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività umane che possono essere coordinati e fronteggiati da un singolo ente o amministrazione a livello locale nell'ambito delle risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
           b) a rilevanza regionale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività umane che, per loro natura ed estensione, devono essere fronteggiati con interventi di più enti ed amministrazioni a livello locale, coordinati dalla Regione, con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui essi dispongono per l'esercizio ordinario delle funzioni a loro spettanti;
         c) a rilevanza nazionale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività umane che, per intensità ed estensione, richiedono la gestione ed il coordinamento degli stessi a livello nazionale ai sensi della l. 225/1992 e successive modifiche.
 

Art. 3
(Attività di protezione civile)
 
1. Sono attività di protezione civile:
a)   la previsione, consistente nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle   cause    dei    fenomeni    calamitosi,    all'identificazione    dei    rischi    ed all'individuazione delle zone del territorio soggette agli stessi;
b)   la prevenzione, consistente nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la
b)possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
c)    la preparazione all'emergenza e la pianificazione dei relativi interventi, consistente nella previsione del complesso di attività e linee programmatiche, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane e strumentali, necessarie per il funzionamento del Sistema integrato regionale di cui alla presente legge;
d)   il soccorso, consistente nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle
d)popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza;
e)   il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata con gli organi istituzionali  competenti  delle  iniziative  necessarie  ed  indilazionabili  volte  a rimuovere gli ostacoli al ripristino delle normali condizioni di vita.
2. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili, con le necessità imposte dalle emergenze nonché con i programmi di tutela e di risanamento del territorio.
 

CAPO II
SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione I
Definizione del sistema integrato regionale di protezione civile
Art. 4
(Componenti del Sistema integrato regionale)
 
 Il Sistema integrato regionale è costituito dalla Regione, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, o da altre forme associative di comuni, nonché da ogni altro soggetto  pubblico  o privato,  ivi  comprese le  organizzazioni  di volontariato  che  svolgono nell'ambito del territorio regionale compiti ed attività di interesse della protezione civile.
 Alle attività del Sistema integrato regionale concorrono, previa intesa, le amministrazioni statali, gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all’articolo 11 della l. 225/1992 e successive modifiche, in conformità a quanto disposto dalle leggi statali e nel rispetto del principio di leale collaborazione. Alle attività del sistema regionale partecipano inoltre tutti gli altri soggetti che svolgono compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile, nell'ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla base di appositi atti convenzionali con la Regione o con gli altri componenti del Sistema integrato regionale.
 
 
 
 
 
Sezione II
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali del Sistema integrato regionale
Art. 5
(Funzioni e compiti della Regione)
 
1.        Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale. In particolare, la Regione svolge le seguenti funzioni e compiti relativi a:
a)la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;
b) l'adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile di cui all'articolo 15, sulla base degli indirizzi nazionali;
c) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali e montani di protezione civile;
d)il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;
e) le intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti   locali,  in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
f) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego del volontariato, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera f);
g) la promozione  di  campagne  di sensibilizzazione volte a ridurre  i rischi di danno alla salute dei volontari nello svolgimento delle loro funzioni;
h)la rilevazione, la raccolta  e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai  fini della previsione degli eventi calamitosi;
       i) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose e il patrimonio ambientale;
       l) la predisposizione di soglie di evento e la diffusione di bollettini, avvisi e        allerte;
       m) l'attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio;
       n) le attività di protezione civile relative agli eventi di cui all'articolo 2, lettera b) e, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui all'articolo 2, la lettera c) e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonché lo spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dalla Legge Regionale n.45 del 2012 (Norme in materia di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del d.lgs. 112/1998;
       o) l'individuazione e l'organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi    e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti determinati dagli stessi eventi;
       p) le attività  di informazione rivolte  alle  popolazioni  interessate  sui rischi presenti sul territorio;
       q) la dichiarazione dello stato di calamità e il superamento dello stato di crisi ai sensi degli articoli 17 e 18;
       r) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture  per gli  interventi  di soccorso e  di assistenza alle popolazioni colpite;
       s) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di    vita   nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 2;
      t) la promozione di attività di sensibilizzazione ed educazione  civica  relativamente alle tematiche di protezione civile anche mediante convenzioni con  gli  organi addetti alla comunicazione e con il sistema scolastico ed universitario;
       u) l'incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile.
2. La Regione può, altresì, coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armeria con gli indirizzi ed i piani nazionali.
 

Art. 6
(Funzioni e compiti delle province)
 
I.             Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti relativi a:
a) la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, sulla base degli indirizzi regionali;
b) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza;
c) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile cui all'articolo 15, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite dai piani di protezione civile di cui alla lettera a).
 
 
Art. 7
(Funzioni e compiti dei comuni)
 
1.    Sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti relativi a:
a) la predisposizione e l'attuazione, sulla  base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione  civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente in materia di enti locali;
b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività  di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione di cui all’articolo 15;
c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
           f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività;
      g) la rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici  relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia;
      h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
      i) attività di informazione rivolta alla popolazione interessata dalla presenza di attività a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 22, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).


Art. 8
(Funzioni e compiti del Sindaco)
 
Secondo le disposizioni previste dall'articolo 15, comma 3 della 1.225/1992, il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione.
Il Sindaco, qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 15, comma 4, della 1. 225/1992, e al Presidente della Regione.
Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, ha la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo  12 della legge 3 agosto  1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e  agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

 
 
Art. 9
(Funzioni e compiti delle comunità montane)
 
1.        Nelle more dell'approvazione della legge di revisione della disciplina delle comunità montane, sono attribuite alle stesse le funzioni e i compiti relativi a :
           a) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di protezione civile relativi all'ambito montano;
           b) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nel Programma regionale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 15 e nei piani di protezione civile di competenza dei diversi livelli istituzionali.
 



Sezione III Volontariato di protezione civile
 
Art. 11
(Organizzazione del volontariato di protezione civile)
 
1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991. n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale del 26/07/2012 n.33 ( Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del d.lgs. 112/1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.
3.  La Regione provvede, avvalendosi  dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 21, al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile, favorendone  anche in concorso con l’amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.
 I Comuni provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale, se in forma associata.
 E’ istituito l’elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l’Agenzia regionale di protezione civile di cui all’art. 21, articolato in sezioni provinciali, nel quale sono iscritte le organizzazioni di volontariato, operanti nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale di cui all’art. 5 della Legge regionale n.33 del 26/07/2012. L’ iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per  stipulare convenzioni con la regione, gli enti locali e gli enti pubblici e per beneficiare delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui alla legge n.266/1991.
 Il mancato possesso dei requisiti, di cui all’art. 6 della L.R. n.33/2012, richiesti per l’iscrizione,  l’esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle attività, la cessazione dell’attività, nonché l’espressa richiesta dell’organizzazione interessata, comporta la cancellazione dal registro regionale e di conseguenza la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo ai sensi della suddetta Legge Regionale.
  Sono riconosciute e valorizzate le aggregazioni tra singole associazioni, dirette a favorire reti territoriali cui demandare specifiche funzioni operative. Le reti di volontariato territoriali sono iscritte in un apposita sezione del registro provinciale Le organizzazioni di volontariato e le reti di volontariato territoriali sono iscritte, in base alla localizzazione della loro sede legale, nelle corrispondenti sezioni provinciali del registro del volontariato istituito presso le province, fatte salve le reti con ambito territoriale regionale che si iscrivono direttamente al Registro regionale del Volontariato.
 Ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge regionale n.33/2012, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nella sezione regionale e nelle sue sezioni provinciali, è soggetto a revisione triennale per la verifica della permanenza dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione. La vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e' effettuata dalla Regione e dalle Province, secondo la specifica competenza, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti per l iscrizione al registro provinciale o regionale e l effettiva operatività delle organizzazioni medesime.
 Sulla tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale e sull’ omogeneità nell’ applicazione dei criteri di iscrizione vigila la Regione attraverso il Settore Politiche Sociali, che può intervenire con pareri ed indirizzi vincolanti.
 Ai sensi dell’art. 15 della L. regionale n.33/2012,  viene istituito il Fondo regionale per il volontariato, in merito al quale, la Giunta Regionale determinerà annualmente i criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi finalizzati al sostegno ed al funzionamento ordinario delle organizzazioni di volontariato, specialmente delle organizzazioni di piccole dimensioni.
 

Art. 12
 (Gruppi comunali di volontariato)
 
            La Regione si avvale dei gruppi comunali di volontariato, costituiti dai comuni, per lo
svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3.
            Con Regolamento Regionale n.5 del 29/04/2003 è istituito l’elenco regionale dei gruppi comunali di volontariato, nel quale sono iscritti i gruppi comunali di volontariato di cui all’art. 1, comma 1. L’articolo 7 di tale regolamento, stabilisce le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco.
.
 

Art. 13
(Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)
 
1.L'articolo 10, comma 2, lettera b) della 1. 266/1991 disciplina le forme di partecipazione consultiva , democratica, di confronto, di valutazione e di coordinamento tra le organizzazioni di volontariato, presenti sul territorio, e le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La legge Regionale n. 33 del 26/07/2012, in attuazione di quanto disposto dall’art. di cui al comma precedente, istituisce, ai sensi dell’art. 13 comma 4, la Consulta regionale del volontariato eletta in seno all’Assemblea regionale del volontariato, composta da dieci membri in rappresentanza delle organizzazioni iscritte nelle sezioni provinciali del registro regionale. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore del ramo, nomina inoltre tre rappresentanti, in qualità di esperti, che partecipano alle attività della consulta senza diritto di voto. Al fine di garantire la massima rappresentatività di tutte le attività di volontariato presenti in regione, la Consulta può cooptare altri componenti, fino ad un massimo di ulteriori cinque unità in aggiunta ai dieci suddetti, portatori di interessi di aree tematiche non rappresentate nella composizione della Consulta stessa. La Consulta dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.
3 L’ assemblea determina con apposito disciplinare le modalità di funzionamento della  Consulta.



Art. 14
(Misure contributive a favore del volontariato di protezione civile)
 
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 21, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale dì cui all'articolo  5, della L.regionale n.33/2012:
·             concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali;
·             concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.
      La Regione concede alle organizzazioni  di  volontariato ed ai loro volontari impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie e  i  benefici ad essi spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,  n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).
      Ai sensi dell' art. 10, comma 2, della Legge Regionale n.33/2012 la Giunta Regionale determina annualmente i criteri e le modalità per l assegnazione di contributi finalizzati al sostegno del funzionamento ordinario delle organizzazioni di volontariato, specialmente delle associazioni di piccole dimensioni, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle competenze assegnate alle Province ai sensi dell' art. 131, comma 1, lettera h), della legge regionale n.34/2002.
      La Regione Calabria, così come recita l' art. 10 comma 3 della Legge Reg. 33/2012, ferme restando le competenze delle Province, può finanziare specifici progetti o iniziative delle organizzazioni di volontariato, nonché delle reti territoriali e dei coordinamenti regionali, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nelle limite massimo del 30% della dotazione finanziaria annuale.
 
 

CAPO III
STRUMENTI ED ATTIVITÀ' DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione I
Programmazione di protezione civile e    attuazione.
Art. 15
(Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile)
 
1.        Al fine di promuovere uno sviluppo coordinato delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3, la Regione adotta il Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, di seguito denominato Programma regionale, che promuove uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività di protezione civile,  l'incremento della capacità di resilienza della società civile, la tutela del territorio, la mitigazione dei danni, nonché la promozione della cultura dell'autoprotezione.
2.        Il Programma definisce l’insieme degli indirizzi programmatici volti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
3.        Il Programma regionale, tenuto conto di tutti gli strumenti di pianificatone urbanistico- territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, di competenza della Regione, degli enti locali e di ogni altro soggetto a ciò preposto dalle leggi vigenti, indica gli obiettivi  da perseguire,  i criteri per l'individuazione degli interventi da realizzare, nonché le risorse finanziarie necessarie ai fini dell'iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione. Il Programma regionale prevede in particolare,
a)   relativamente alla previsione dei rischi:
1)    il quadro conoscitivo della situazione attuale, con la descrizione delle criticità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo e di miglioramento continuo del  Sistema integrato regionale;
2)    le strategie idonee allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e le priorità scelte per lo sviluppo del Sistema integrato regionale;
3)    la caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, tenendo conto dei dati contenuti negli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale;
4)  l'individuazione e la promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento,  modelli o procedure previsionali,
 

b)   relativamente alla prevenzione dei rischi:
1) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;
2)     le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole ipotesi di rischio;
3)     l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
4)  il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché alle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.
4. Il Programma regionale può essere sottoposto a processi sperimentali di partecipazione alle scelte, estendendo la consultazione anche alle partì sociali, a gruppi, associazioni e privati cittadini.
 
 

   
    Art. 16
                 (Procedure per l'adozione del Programma regionale)
Il programma regionale di previsione e prevenzione e i relativi aggiornamenti, sentito il Comitato regionale di Protezione Civile, e' approvato dalla Giunta regionale e notificato agli organi nazionali e locali di protezione civile, ai Dipartimenti della Giunta regionale, agli Enti ed Aziende dipendenti dalla regione, alle Autonomie Locali.
 

Sezione II
Interventi volti ad affrontare lo stato di calamità e dì      emergenza.
Art. 17
  (Stato di calamità e di emergenza nel territorio regionale. Competenze del Presidente della Regione)
 
1. Il Presidente della Regione coordina le politiche di protezione civile, avvalendosi del Sistema integrato regionale.
2. Qualora si verifichino o rischino di verificarsi gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Regione decreta, ai sensi di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2), del d. lgs. 112/1998, lo stato di calamità regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionali. Il Presidente della Regione procede alla revoca dello stato di calamità regionale con le stesse modalità di cui al presente comma.
3. Il Presidente della Regione, successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 e limitatamente al perdurare dello stato di calamità:
·             pone in essere gli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai  Sindaci ed alle altre autorità di protezione civile;
·             assume, secondo le modalità di cui all'articolo 18, il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di calamità,  adottando atti di indirizzo e programmi su proposta dei comitati istituzionali  di cui al medesimo articolo 18,
·comma 2, qualora istituiti.
 
 Qualora la gravità dell'evento richieda l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della L. 225/1992,così come modificato ed integrato dalla L. n.100/2012, il Presidente della Regione richiede al competente organo statale la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
              Nel caso della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del comma 4, la regione assicura per l’attuazione degli interventi di emergenza,  l’immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e provvede in concorso con gli Enti Locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso delle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Regione provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.
 

Art. 18
(Interventi per il superamento dell' emergenza)
 
             Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità e/o di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui all'articolo 17, comma 2, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi,  anche in  anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziate sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.
             Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione può costituire, assumendone la presidenza, comitati istituzionali, composti dai rappresentanti degli enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.
             L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 21 coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con le strutture regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.
             La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.
 

Art. 19
(Interventi indifferibili ed urgenti)
 
  Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di calamità e/o di emergenza di cui all'articolo 17, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 21  adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia stessa a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.
  Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Regione o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.
 


CAPO IV
           STRUTTURE OPERATIVE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione I
Strutture operative di protezione civile
Art. 20
(Individuazione delle strutture operative e costituzione della colonna mobile regionale di
protezione civile)
 
1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla presente legge, provvede l'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 21, operando in raccordo ed in collaborazione con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica che svolgono funzioni d'interesse della protezione civile.
2. L'Agenzia regionale di protezione civile, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, previa stipula di apposite convenzioni nei casi previsti dalla legge, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
1) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
2)  Corpo forestale dello Stato;
3)  Corpo delle Capitanerie di porto;
4)  Corpo delle Capitanerie di porto;
 5) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
6)   Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA);
7)   Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
8)   Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’art. 5 della L.regionale n.33/2012;
9)   Dipartimento foreste e forestazione;
10)  Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente;
11)  Croce Rossa Italiana;
12)   Corpo nazionale soccorso alpino;

13)   Consorzi di bonifica;
14)  ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti  di interesse della
protezione civile.
4. Al fine di favorire l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2 sulla base di intese e mediante convenzioni, la Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile. La colonna mobile regionale può essere anche articolata in colonne mobili provinciali il cui impiego è disposto e coordinato dal direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 23, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.
 

Sezione II
  Agenzia regionale di protezione civile. Centro funzionale regionale multirischio e sale operative.
Art. 21
(Istituzione dell' Agenzia regionale di protezione civile)
 
             E' istituita, ai sensi dell'articolo 50 comma 3, dello Statuto regionale  l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia.
                   L'Agenzia è un'unità amministrativa dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale.
 

Art. 22
(Compiti dell'Agenzia)
 
             L'Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative, di coordinamento e di controllo in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 5 e in particolare provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse.
 L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 
a)     predispone e adotta gli atti amministrativi relativi all'attività di protezione civile di competenza della Regione;
b)    predispone la proposta del Programma regionale di cui all’ articolo 15 in armonia con gli indirizzi nazionali;
c)     predispone gli atti ai fini della dichiarazione di calamità e di emergenza e coordina gli interventi finalizzati all'attuazione dello stato di calamità e di emergenza, nonché gli interventi necessari al superamento dell'emergenza;
d)    emette avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi  di criticità emessi dal  Centro funzionale regionale multirischio  di  cui
d)all'articolo 29 ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla
d)sicurezza territoriale;
e)     gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile e le attività di
e)informazione,  di preparazione  e di  aggiornamento professionale  dello  stesso;
e)provvede all'effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi;
f)     cura i rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione civile e con tutti i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale;
g)    cura i rapporti e la predisposizione di programmi di intesa con le prefetture, con le amministrazioni locali, con i Vigili del Fuoco, con il Corpo forestale dello Stato e con altri soggetti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio e per le altre attività di protezione civile;
h)     provvede all’acquisizione di tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessarie per la gestione dell’attività di protezione civile;
i)      adotta linee guida per l’utilizzo dei mezzi, dei materiali o delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di protezione civile;
j)      provvede agli adempimenti relativi alla concessione dei contributi e al conferimento dei beni, di cui all’art. 34, comma 2, lettere a), B) e 3;
k)     può costituire centri logistici per la gestione di mezzi e materiali di pronto intervento.
 

 
Per la redazione degli atti e del  programma di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia si avvale della collaborazione delle strutture tecniche regionali competenti ed utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli  enti locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione.
Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, l'Agenzia può individuare i Centri regionali di competenza di protezione civile, quali soggetti in grado di garantire la fornitura di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in ambiti specifici, anche attraverso la stipula di convenzioni.

 
 
Art. 23
Organi dell'Agenzia regionale
 
1.   Sono organi dell'Agenzia regionale:
a)   il Direttore ;
b)  il Collegio dei revisori.
2.       L'incarico di Direttore è conferito dalla Giunta a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitu­dine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
3.       L'incarico di Direttore può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione, in possesso di com­provata esperienza e competenza e che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche.
4.       Nel caso di cui al comma 3, il Direttore è assunto dalla Regione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato dalla Giunta sulla base della normativa vigente.
5.       Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico determina il collocamento fuori ruolo del dirigente fino al termine dell'incarico stesso.
6.       Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia regionale e ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:
a)      adotta il regolamento di organizzazione e contabilità necessario ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia regionale nonché il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione previo parere della Commissione com­petente; il bilancio dell'Agenzia regionale è allegato al bilancio della Regione; alla Giunta regionale sono trasmessi, per l'approvazione, tutti gli atti del Direttore di variazione tra unità previsionali di base del bilancio di previsione;
b)  propone alla Giunta che acquisisce il parere della com­petente Commissione consiliare il piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale;
c)   adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie as­segnate all'Agenzia regionale per fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, in conformità agli indi­rizzi e alle direttive impartiti dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente;
d)  adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del­le attività dell'Agenzia regionale.
7.Il direttore ha facoltà di avvalersi di un ufficio giuridico, amministrativo, contabile e finanziario col compito di:
- curare direttamente o coordinare lo svolgimento delle attività amministrative e contabili che rientrano nella responsabilità del settore protezione civile,
-  assicurare la consulenza giuridica e il supporto all’attività di produzione normativa della Giunta regionale in materia di protezione civile. In particolare cura le relazioni con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza e per la definizione delle ordinanze di protezione civile ai sensi della L. n.225/1992 e s.m.i.;
-    elaborare gli atti di competenza regionale finalizzati all’attuazione delle ordinanze di protezione civile o di altri strumenti normativi straordinari eventualmente predisposti dallo stato per attività di prevenzione dei rischi o in seguito a calamità;
-  curare, in particolare, la disciplina delle attività di censimento dei danni subiti dai soggetti privati e dalle attività produttive a seguito di eventi calamitosi e la relativa gestione amministrativo-contabile, anche con riguardo all’impiego del fondo Regionale di Protezione Civile;
-  assicurare il monitoraggio informatizzato degli interventi ricompresi nei piani straordinari a seguito di eventi calamitosi, secondo le direttive nazionali.
Nell’ambito dell’attività amministrativa, in generale, tale ufficio ha il compito di assicurare il proprio supporto all’eventuale attività in materia di contenzioso per materie di competenza del Settore e di coordinare l’attività istruttoria di competenza del Settore anche in fase di partecipazione ai tavoli tecnici interregionali in materia di protezione civile.
Il Collegio dei revisori è nominato dalla Regione ed è composto da tre membri, iscritti nel Registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni.
8 .Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia regionale,comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Di­rettore e alla Giunta regionale.
7.               Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale, che la trasmette alla competente Com­missione consiliare, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia regionale e sulla sua conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
10.   L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla Giunta regionale.
 
 
 
                                            Art. 24
                                    Personale dell'Agenzia regionale
 
1.               Al fine di garantire l’immediato ed efficace espletamento delle funzioni istituzionali già assicurate dal Settore Protezione Civile, l’Agenzia subentra nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato con i dipendenti regionali di ruolo assegnati al medesimo settore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con i lavoratori assegnati al Centro Funzionale Multirischi.
 
2.               La Giunta regionale, al fine di dotare l'Agenzia re­gionale delle professionalità necessarie, può incrementa­re la propria dotazione organica, in aggiunta rispetto alla dotazione di personale del Settore  Protezione civile.
 
 
3.               Il Direttore dell'Agenzia regionale, ai fini dell'attuazione del piano di cui all’articolo 23, comma 6, lettera b), ed anche per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, può stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
- contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del Codice civile;
- contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
 
4.               Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere  a) e b), nonché delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma,l'Agenzia regionale può avvalersi delle competenti strut­ture regionali.
 
5.       Per    il    conferimento    da   parte    del    Direttore dell'Agenzia regionale di incarichi di responsabilità di li­vello dirigenziale e non dirigenziale si applica la disciplina prevista dal CCNL del 14/09/2000 nonché dalla contrattazione decentrata integrativa, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
6.       Ferma restando la dotazione provvisoria di personale utilizzabile dall’agenzia al fine di dare adeguata copertura definitiva alla dotazione organica determinata dalla Giunta regionale, il direttore dell’agenzia provvede, nei limiti della capacità finanziaria a tal fine utilizzabile e nel rispetto delle ordinarie procedure di reclutamento del personale, all’indizione di uno o più concorsi pubblici ai sensi dell’art. 35 del  D.Lgs. n.165/2001. Il concorso potrà essere per esame, per titoli, per titoli ed esame, o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta.
7.       Il direttore può, per le finalità di cui al comma precedente, bandire corsi-concorsi, come disciplinati dalle leggi nazionali e regionali in materia.
8.       Il direttore, per specifiche necessità, per favorire l’avvio dell’agenzia e offrire opportunità di inserimento nel mondo del lavoro a giovani meritevoli, può istituire borse di studio interne all’agenzia e/o contratti di ricerca in collaborazione con Università o Enti di ricerca.
9.       Per la copertura di posti vacanti e disponibili nella dotazione organica dell’Agenzia possono essere utilizzate le procedure di trasferimento, tramite mobilità, previste dalle norme vigenti, legislative e contrattuali.
10.  Per eventuali esigenze funzionali ed organizzative, può essere previsto il comando, comunque temporaneo di personale da e verso altri enti.
11.  Il Direttore ha la facoltà di nominare propri consulenti esterni riconosciuti esperti settoriali,nonché comitati di consulenti o Staff per specifici settori di competenza..
 

Art. 25
(Risorse finanziarie e sistema contabile dell'Agenzia)
 
1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:
a)   risorse ordinarie regionali  per il  funzionamento  e  l'espletamento  dei    compiti
assegnati dalla presente legge all'Agenzia sulla base  del bilancio  preventivo
approvato annualmente;
b)   risorse straordinarie regionali per eventuali  necessità  urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell’articolo 17 lo stato di calamità e  di emergenza regionale;
           risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferire alla    Regione in materia di protezione civile;
           risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992 lo stato  di emergenza nel territorio regionale;
           risorse europee, statali e regionali per il finanziamento o il cofìnanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.
 
Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dall' Unione europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.
Il sistema contabile dell'Agenzia verrà disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta Regionale.

Art. 26
(Programmazione dell'attività)
 
1.  La Giunta regionale adotta il programma di  attività dell'Agenzia,  in conformità a quanto stabilito dal Programma regionale.
Il direttore, sulla base del programma , predispone la  proposta del programma annuale di attività, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.
La proposta del programma annuale è trasmessa dal direttore dell'Agenzia  al Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa.
Il programma annuale è adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 120 della L.regionale n.34/2002 e costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore dell'Agenzia per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico di cui all'articolo 27.
 

Art. 27
(Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti)
 
Il  controllo  strategico  dell'attività dell'Agenzia è  effettuato  secondo quanto  previsto dall’ articolo 5 della Legge regionale n.3 del 03/02/2012.
Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'Agenzia e degli altri dirigenti è effettuato secondo quanto previsto dall’ art. 7 della legge regionale di cui al comma precedente.
 

Art. 28
(Vigilanza e controllo)
 
1. La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale può acquisire dall'Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e può disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:
·                    esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed a seguito  dell'inutile  decorso  del  termine  stesso,  attraverso   la  nomina  di  un commissario ad acta;
·                    esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro un congruo termine ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.
 

Art. 29
(Centro funzionale regionale multirischio e Sala operativa unificata permanente)
 
Presso l'Agenzia regionale è istituito il Centro funzionale regionale multi rischio (CFR), di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004  e successive modifiche, dotato di una sala operativa, cui competono le funzioni di accentramento di tutti i dati strumentali, di monitoraggio su scala regionale e di sorveglianza in tempo reale, di previsione di scenari di rischio, di criticità e di supporto alle attività decisionali del Sistema integrato regionale.
Nell'ambito di tali attività il CFR, in particolare, effettua la valutazione dei  possibili livelli di impatto degli eventi di cui all'articolo 2, della criticità degli effetti e degli scenari di rischio attesi o in atto, emette i conseguenti avvisi di criticità per l'attivazione delle fasi di allertamento e gestione di tutte le ulteriori azioni di protezione civile da parte della sala operativa regionale.
2. La sala operativa del CFR è presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.
Presso l'Agenzia è istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP), con il compito di acquisire notizie e dati circa le situazioni di rischio degli eventi calamitosi attesi o in atto, di seguirne l'andamento, di diramare disposizioni operative ai soggetti preposti alle attività di protezione civile, di stabilire tempestivi contatti con i soggetti che costituiscono il sistema integrato regionale, nonché di assicurare, sulla base delle direttive del Comitato operativo regionale per l'emergenza di cui all'articolo 32, il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e il raccordo funzionale e operativo con gli organi preposti alla gestione delle emergenze conseguenti al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). La SOUP è presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.
La Regione può costituire sale operative locali per lo svolgimento di funzioni operative sul territorio.
 
 

CAPOV
ORGANISMI DI COORDINAMENTO E DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Sezione I
Organismi di coordinamento e partecipazione
Art. 30
(Comitato regionale di protezione civile - COR)
 
E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato regionale di protezione civile (COR), per garantire il coordinamento della programmazione regionale in materia di protezione civile con quella degli altri soggetti che compongono il sistema.
Il COR è composto dai seguenti membri:
a)               il Presidente della Regione che lo convoca e lo presiede;
b)              i Presidenti delle province;
c)       i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
d)      il Presidente dell'Associazione dell’ANCI;
e)       il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani della Calabria (UNCEM Calabria)
f)        il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 13. 
Alle riunioni del COR partecipa, il direttore dell'Agenzia o suo delegato.
In relazione alle diverse tematiche trattate, può essere, altresì, richiesta la partecipazione alle sedute del COR di rappresentanti del Dipartimento nazionale della protezione civile, dirigenti regionali competenti  nella specifica  materia,  rappresentanti  degli  enti  locali,  nonché  i  soggetti  che costituiscono il Sistema integrato regionale e ogni altro soggetto pubblico o privato, di volta in volta interessati.
Il COR esprime pareri alla Giunta regionale, in particolare, sul Programma regionale.
 

Il COR è costituito con decreto del Presidente della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la Regione.
Il COR, con apposito regolamento, disciplina le modalità del proprio funzionamento.
Le attività dei membri del COR sono svolte a titolo gratuito.
 

Art. 31
(Centri di coordinamento degli interventi per la gestione dell'emergenza)
 
1. Al fine del concorso coordinato di più componenti e strutture operative a livello comunale, provinciale, regionale e statale volto ad assicurare, al verificarsi di un evento o sulla base di elementi premonitori che indichino la probabilità di determinazione di una situazione di crisi sul territorio, il corretto svolgimento delle fasi di presidio e monitoraggio, attenzione, preallarme, allarme, soccorso alla popolazione e superamento dell'emergenza, le amministrazioni e gli enti pubblici, in collaborazione anche con il Prefetto, si avvalgono, ai sensi della normativa vigente, dei seguenti centri di coordinamento per la gestione dell'emergenza:
a)      Centro Operativo Comunale (COC), che ha la funzione di supporto del Sindaco per la direzione e il coordinamento a livello locale delle attività di soccorso e di
a)assistenza alla popolazione;
b)      Centro Operativo Misto (COM), che ha la funzione di  coordinare a livello intercomunale le attività di protezione civile in emergenza;
c)      Centro Operativo Intercomunale (COI), che ha la funzione di coordinare a               livello intercomunale le attività di protezione civile di previsione e prevenzione di competenza dei comuni interessati;
d)      Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), che ha la funzione di coordinare a livello provinciale le attività di protezione civile in emergenza.
 
 

Art. 32
(Comitato operativo regionale per l'emergenza - COREM)
  1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), è istituito presso l'Agenzia, quale presidio permanente della Regione, il Comitato operativo regionale per l'emergenza, di seguito denominato COREM.
  2. Il COREM è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da un rappresentante dei seguenti Dipartimenti, o se delegato, da altro dirigente appartenente alla stessa Area funzionale con sede nella Provincia ove si verifica l emergenza:
a)               i direttori di dipartimento regionali;
b)              il direttore dell'Agenzia o suo delegato, che lo presiede;
e)  il direttore del dipartimento sanità;
d)              il direttore dell'ARPACAL;
e)               il dirigente del CFR;
f)                 il dirigente della SOUP;
g)       il Presidente della Consulta del volontariato di protezione civile.
  1. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri sostituti a partecipare alle riunioni del COREM.
4. Del COREM fanno eventualmente parte, qualora intervenga una specifica intesa con le amministrazioni di appartenenza:
a)                il direttore regionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
d)              il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato;
e)  il comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri;
e)               il comandante regionale della Guardia di Finanza;
f)        un rappresentante del Dipartimento nazionale della Protezione civile;
g)               i  Prefetti preposti  alle  Prefetture - Uffici Territoriali  del  Governo  (U.T.G.) interessate.
5. Il COREM, con apposito regolamento, disciplina le modalità del proprio funzionamento prevedendo, in particolare, che, in relazione alla tipologia degli eventi e al territorio interessato dagli stessi, alle relative riunioni, siano altresì invitati:
a)   un  rappresentante   della  provincia   o   dell'area   metropolitana   territorialmente competente;
 

b)    un rappresentante del comune territorialmente competente;
e)    uno o più esperti di elevato profilo tecnico scientifico, anche esterni al sistema integrato regionale;
d)   ogni altro soggetto pubblico o privato di volta in volta interessato.
Quando la natura e la complessità delle situazioni lo dovessero richiedere , il Comitato operativo Regionale per le emergenze si avvale, su richiesta del Presidente della Giunta Regionale, delle Consulte del Comitato Tecnico- Scientifico per la Protezione Civile eventualmente integrato con uno o più specialisti designati dallo stesso Presidente della Giunta Regionale. Alle riunioni del Comitato sono invitati i Prefetti, o loro delegati, nonché le autorità provinciali e locali di Protezione Civile direttamente interessate all’ evento calamitoso.
      6. Le attività dei membri del COREM sono svolte a titolo gratuito.

Art. 33
(Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi)
 
E' istituita, presso l'Agenzia, la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi quale organo consultivo, propositivo e di supporto tecnico scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale.
La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione ovvero, in assenza, da un suo
delegato ed è composta da:
 
·            direttore dell'Agenzia, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
·         un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 4;
·            un esperto designato dal Comitato regionale per la protezione civile di cui
·all'articolo 30;
·            un rappresentante della direzione regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del
·Fuoco;
·       un rappresentante del comando regionale del Corpo forestale dello Stato.
 
Alla nomina dei componenti la Commissione si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa intesa nel caso di rappresentanti dell’amministrazione statale. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui al comma 4.
La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:
 
  Sezione I - Rischio sismico;
  Sezione II - Rischio vulcanico;
       Sezione III - Rischio idrogeologico;
  Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico;
  Sezione V - Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture;
  Sezione VI - Rischio incendi boschivi;
  Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario;
        Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica.
Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e all'Agenzia.
L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento, entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 Le attività dei membri della Commissione sono svolte a titolo gratuito.



CAPO VI
CONVENZIONI E CONTRIBUTI. FORMAZIONE
Art. 34
(Convenzioni e contributi)
 
1. Per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza, l'Agenzia può stipulare con le strutture operative, organi, enti e soggetti, pubblici e privati, apposite convenzioni che agevolino lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Al fine di potenziare il sistema regionale integrato di protezione civile la Regione, nei limiti delle risorse disponibili, dispone le seguenti misure,per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia, a favore degli enti locali, delle  organizzazioni di volontariato di protezione civile  e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile:
- la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature,mezzi, strutture e servizi, nonché per la realizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione l’allestimento degli stessi;
- il conferimento a titolo gratuito, in comodato d'uso, di beni appartenenti al patrimonio
disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.
 
Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui
all'articolo 2, la Regione, concede, altresì, contributi agli enti locali interessati.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 30, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese.
 

Art. 35
(Formazione)
 
L'Agenzia, per lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3,
promuove, programma e organizza interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impiegati istituzionalmente nel settore della protezione civile, nonché dei soggetti aderenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile; in particolare, l'Agenzia organizza corsi di formazione base per la preparazione degli operatori delle organizzazioni di volontariato, al fine del loro impiego nelle attività di protezione civile.
L'Agenzia svolge le attività di cui al comma 1, direttamente, attraverso le proprie strutture organizzative, o mediante la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati esperti in materia di protezione civile.
Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia favorisce lo studio e
l'applicazione di percorsi innovativi tecnologici e culturali finalizzati al miglioramento dei processi di previsione, prevenzione, preparazione, soccorso e superamento delle emergenze, nonché la razionalizzazione e il potenziamento dei programmi di formazione e attività educative rivolte alla collettività, agli operatori del Sistema integrato regionale e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
 

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 36
(Poteri sostitutivi)
 
In caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti locali nel compimento di atti o attività obbligatorie previste dalla presente legge per la tutela di interessi superiori di sicurezza territoriale, incolumità della popolazione e dei loro beni e integrità dell'ambiente, la Giunta regionale, previa diffida dell'ente locale a provvedere entro un congruo termine, esercita, il potere sostitutivo, avvalendosi delle proprie strutture o attraverso la nomina di un commissario ad acta.
L'ente locale può comunque adempiere autonomamente fino alla effettiva adozione dell'atto sostitutivo.
Le spese per l'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente locale inadempiente, ai sensi della normativa regionale vigente.
 

Art. 37
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo " e successive modifiche)
 
1. Al comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
a)  la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego del volontariato, la tenuta dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile;";
b)  la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) le attività di protezione civile relative agli eventi di cui all'articolo 2, lettera b) e, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui alla lettera e) e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico; ".
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 135 della 1 r. 14/1999 è abrogata.
 

Art. 38
(Norme transitorie)
 
1. In sede di prima applicazione:
           - la Giunta regionale approva, il primo Programma triennale di attività dell'Agenzia entro sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge;
           - la Giunta regionale nomina il direttore dell'Agenzia ai sensi del 'articolo 23 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
           - il direttore predispone la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione è adottato dalla Giunta regionale.
A decorrere dalla data di esecutività del regolamento di organizzazione di cui al comma 1, lettera e) è soppressa la struttura regionale competente in materia di protezione civile e ad essa subentra l'Agenzia.
Il personale attualmente in servizio presso la struttura competente in  materia  di protezione civile è collocato, a richiesta, nei ruoli dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile.
 

Art. 39
(Abrogazione)
 
1. La legge regionale del 10/02/1997, n. 4 (Legge organica di protezione civile della Regione Calabria) e successive modificazioni è abrogata. L'abrogazione decorre dalla data prevista dall'articolo 38, comma 2.
 

Art. 40
(Disposizioni finanziarie)
 
             Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante le disponibilità, esercizio 2012,
rispettivamente del capitolo di spesa E46516 che assume la seguente nuova denominazione: "Spese
per la protezione civile (parte capitale)" e del capitolo E47900.
             Allo stanziamento del capitolo di spesa E46516, oltre a quanto già previsto nel bilancio
2012, concorrono le disponibilità, esercizio finanziario 2012, dei capitoli di spesa E12504, E12510,
E12511, E32503, E32504, E42511, E46514, E46525, E46526, E46527 ed E46529 che rimangono
iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui.
3.Allo stanziamento del capitolo di spesa E47900, oltre a quanto già previsto nel bilancio 2012, concorrono le disponibilità, esercizio finanziario 2012, dei capitoli di spesi. E23509, E23516, E33506, E47401, E47501 ed E47506 che rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui.
 All'utilizzazione delle risorse statali e/o comunitarie assegnate ai sensi della normativa
vigente si provvede mediante gli appositi capitoli dì spesa di cui all’UPB E11,E12, E24, E34, E42,
E46 ed E47 iscritti nel bilancio regionale, esercizio finanziario 2012.
 Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della presente legge, la gestione dei capitoli di cui ai
commi precedenti è affidata all'Agenzia che subentra alla struttura regionale in materia di
protezione civile.
 

Art. 41
(Entrata in vigore)
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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